European Ligand Assay Society,Italia | (ELAS-Italia)


Denominazione e Scopi

Art.1

È costituita ai sensi degli art. 36 e segg. del Codice Civile, un’Associazione denominata “European Ligand Assay Society, Italia” (ELAS-Italia), d’ora in avanti indicata come ELASItalia.

Art.2

ELAS-Italia, nell’ambito della Biochimica clinica e -più in generale-, della Medicina di laboratorio, ha lo scopo di promuovere l’uso razionale ed appropriato dell’Immunoassay , delle altre tecnologie di Ligand-assay e dei metodi analitici ad essi correlati. Per raggiungere questi scopi ELAS-Italia si propone:

  1. la promozione, l’organizzazione e lo svolgimento di attività congressuali (convegni, congressi, seminari ecc.);
  2. la promozione, l’organizzazione e lo svolgimento di corsi di formazione per il personale di enti pubblici e privati;
  3. la pubblicazione e la diffusione di notiziari, riviste, manuali, volumi contenenti materiale informativo, scientifico, didattico, divulgativo;
  4. la promozione, l’organizzazione e lo svolgimento di studi, ricerche, inchieste;
  5. la promozione, l’organizzazione e lo svolgimento di attività di consulenza e la realizzazione di programmi per enti pubblici e privati, italiani o stranieri, nell’ambito dell’attività dell’Associazione.

Per il raggiungimento dei propri obiettivi, ELAS-Italia può associarsi con altre Associazioni nazionali e/o internazionali oltre alla partecipazione al Forum Europeo (ELAS-Forum) che raggruppa alcune Società europee che perseguono gli stessi scopi di ELAS-Italia.

Art.3

È escluso dalle finalità di ELAS-Italia qualsiasi fine di lucro.

Art.4

La sede dell’Associazione è a Milano in via Temolo 4. Con semplice delibera del Consiglio Direttivo potranno essere istituiti uffici e rappresentanze in Italia e all’estero

Art.5

ELAS- Italia ha durata illimitata.

 

Patrimonio, Soci, Bilancio

Art.6

ELAS-Italia trae i mezzi per conseguire i propri scopi:

  1. dalle quote dei Soci;
  2. dai proventi delle attività di cui all’art.2 del presente statuto;
  3. da contributi, finanziamenti e donazioni di Enti pubblici, Società, Associazioni e privati sia italiani che stranieri.

Art.7

L’Associazione è costituita dai Soci fondatori e da Soci regolarmente iscritti (Soci ordinari). Tutti i Soci hanno diritto di:

  • partecipare alle Assemblee dell’Associazione e di esprimere il voto;
  • essere aggiornati sulle attività dell’Associazione;
  • essere eletti alle cariche associative. Ogni Socio, sia esso Socio fondatore o Socio ordinario, ha un voto, qualunque sia l’ammontare della quota associativa versata.

Sulle domande di ammissione a Socio ordinario o sul recesso delibera il Consiglio Direttivo. Le domande di recesso dovranno essere presentate entro il trenta settembre di ogni anno; in difetto di che il vincolo associativo e i conseguenti oneri dell’associato resteranno operanti per l’intero anno successivo. L’ammissione è condizionata al pagamento della quota associativa. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e può essere disposta in caso di gravi inadempienze del Socio o di comportamento pregiudizievole degli interessi o dell’immagine dell’associazione.

Art.8

L’esercizio finanziario decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio deve essere convocata l’Assemblea per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo dell’esercizio in corso. Se particolari esigenze lo richiedono, l’Assemblea può essere convocata entro sei mesi. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei 15 giorni precedenti e nei 15 giorni successivi l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di coloro che abbiano motivato interesse alla lettura. Durante la vita dell’Associazione gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non saranno distribuiti, neanche in modo indiretto, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

 

Organi

Art.9

Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea dei Soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. il Vice-Presidente;
  5. il Segretario;
  6. il Tesoriere.

Tutte le cariche sono gratuite.

 

Assemblea

Art.10

L’Assemblea è costituita dai Soci fondatori e dai Soci ordinari ed è convocata almeno una volta l’anno dal Presidente entro la fine del mese di Aprile, salvo particolari esigenze in forza delle quali la convocazione può essere differita a non oltre sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. L’Assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta il 10% dei Soci, previa delibera del Consiglio Direttivo. Le convocazioni dell’Assemblea sono fatte mediante lettere spedite a ciascuno dei Soci almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione.

Art.11

Sono competenze dell’Assemblea:

  1. la determinazione delle linee programmatiche dell’Associazione e l’approvazione della relazione del Consiglio Direttivo sull’attività svolta;
  2. la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;
  3. la nomina dei Revisori dei conti;
  4. l’approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
  5. le altre delibere attinenti l’attività dell’Associazione ad essa sottoposte dal Consiglio;
  6. le eventuali modifiche allo statuto e lo scioglimento dell’Associazione.

Art.12

Ogni Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro Socio tramite delega scritta. Ogni Socio può portare una sola delega. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea. L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza o rappresentanza di almeno la metà del numero complessivo dei Soci, ed in seconda convocazione con i Soci presenti o rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, salvo che per le elezioni delle cariche sociali per le quali è sufficiente la maggioranza relativa.

Art.13

Delle riunioni dell’Assemblea si redige processo verbale firmato dal Segretario e dal Presidente, che rimane depositato nei successivi 15 giorni presso la sede dell’Associazione a disposizione di coloro che abbiano motivato interesse alla lettura. Consiglio Direttivo

Art.14

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri, eletti dall’Assemblea dei Soci. Il Consiglio dura in carica tre anni ed i Consiglieri sono rieleggibili. In caso di cessazione di un Consigliere è facoltà del Consiglio stesso di cooptare il sostituto che rimarrà in carica sino alla scadenza del mandato degli altri membri del Consiglio stesso. Le riunioni sono convocate con avviso contenente l’ordine del giorno spedito almeno 5 giorni prima della riunione (salvo casi di urgenza nei quali basterà anche un telegramma spedito un giorno prima) sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dal VicePresidente. Partecipano di diritto alle riunioni oltre ai membri eletti del Consiglio Direttivo, il Presidente che ha terminato il mandato (Past-President) e i cordinatorii delle Commissioni permanenti Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente di ELAS-Italia , il Vice-Presidente, il Tesoriere, e il Segretario; le cariche di Tesoriere e di Segretario possono essere cumulate.

Art.15

Al Consiglio è affidata la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, la promozione e l’organizzazione dell’attività sociale, la erogazione dei mezzi di cui dispone l’Associazione per il raggiungimento dei fini di cui al presente statuto. Il Consiglio approva le richieste di ammissione dei Soci ordinari. Il Consiglio determina l’ammontare delle quote sociali. Il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto dal Segretario e approvato dal Comitato Direttivo successivo.

Art.16

Il Consiglio individua aree di attività per le quali istituisce commissioni ad hoc composte da 3-5 Soci e ne nomina il coordinatore. Le Commissioni durano in carica sino al termine del mandato specifico per cui è stato creato e al massimo per tre anni. Il Consiglio può istituire anche Commissioni permanenti; Commissioni a carattere permanente sono la Commissione Editoriale e la Commissione Rapporti con altre Associazioni. Ai membri delle Commissioni Permanenti può essere riconosciuto oltre al diritto del rimborso delle spese un compenso per l’attività svolta nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Presidente.

Art.17

Al Presidente spetta la legale rappresentanza dell’Associazione. Il Presidente convoca l’Assemblea Generale e la presiede; previa consultazione di almeno due membri del Consiglio Direttivo, decide in caso di urgenza, salvo l’obbligo di sottoporre la decisione all’approvazione e ratifica da parte del Consiglio Direttivo nel corso della successiva riunione. In caso di assenza o impedimento, le funzioni del Presidente sono assolte dal VicePresidente. Il Presidente dura in carica tre anni e il mandato può essere rinnovato. Vice-Presidente.

Art.18

Il Vice presidente coadiuva il Presidente nell’attività dell’Associazione e lo sostituisce in caso di impedimento o assenza. Tesoriere

Art.19

Il Tesoriere coordina la gestione delle risorse finanziarie dell’Associazione. Riferisce annualmente all’Assemblea sulla gestione economica dell’Associazione e presenta il consuntivo e il preventivo di bilancio annuale che viene proposto dapprima al Consiglio Direttivo e quindi all’Assemblea. Segretario

Art.20

Il Segretario cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio e la gestione ordinaria dell’Associazione. Esercita le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio. Modifiche dello Statuto e Scioglimento dell’Associazione

Art.21

Le modifiche al presente statuto o lo scioglimento dell’Associazione sono decise dall’Assemblea con il voto favorevole dei due terzi dei Soci ordinari presenti. Le proposte di modifica dello statuto e di scioglimento dell’Associazione sono presentate all’Assemblea previa delibera del Consiglio Direttivo presa a maggioranza assoluta di tutti i suoi membri. In caso di scioglimento di ELAS-Italia, o comunque di una sua cessazione per qualsiasi causa, l’eventuale patrimonio residuo sarà devoluto per gli scopi dell’Associazione, escluso in ogni caso qualsiasi elargizione ai Soci.